Art. 27.
(Programmi per favorire la protezione dei rifugiati nei Paesi di origine).

      1. Lo Stato italiano predispone appositi programmi nazionali e aderisce a programmi

 

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internazionali e comunitari che favoriscono l'effettiva protezione dei rifugiati nei Paesi di asilo confinanti con o in vicinanza dei loro Paesi di origine, nello spirito della condivisione internazionale delle responsabilità e, in particolare, con Paesi in via di sviluppo che ospitano consistenti numeri di rifugiati.
      2. Ove possibile, i programmi di cui al comma 1 si inseriscono nelle attività di cooperazione con i Paesi o le regioni dai quali provengono i rifugiati.
      3. La cooperazione economica nonché i rapporti diplomatici con Paesi terzi considerano tra i propri obiettivi l'eliminazione delle cause di esodo di rifugiati, nonché la prevenzione di situazioni che possano causare tale esodo.